Termine periodo ad alto rischio di incendio boschivo – (LEGGE 353/2000)

no_fuochiFacendo seguito alla dichiarazione di periodo ad alto rischio di incendio boschivo per l’anno 2015/2016, disposta con nota protocollo Y1.2015.0010374 del 30/12/2015, per l’applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, nella Legge Regionale n. 31/2008, nel Regolamento Regionale n. 5/2007 e nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014 – 2016, con la presente si dichiara che il periodo ad alto rischio di incendio boschivo in Lombardia deve ritenersi concluso, dalla data di protocollo della presente nota. Vengono pertanto a cessare gli effetti previsti dagli agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008. Si invitano comunque tutti gli Enti in indirizzo a voler mantenere attivo, se pur con minore intensità, il proprio servizio di presidio antincendio boschivo. Particolare attenzione dovrà essere posta soprattutto in quelle aree dove il rischio siccità, accompagnato da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, possano determinare eventi nel periodo estivo.

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