Comunicazione di grave pericolo per gli incendi boschivi

Nell’imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi la regione dispone che a partire dal 21 febbraio 2009 vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 Novembre 2000 n° 353 ed all’articolo 1 della legge regionale n° 3 del 7 febbraio 2006. Pertanto è assolutamente vietato per tale periodo su tutto il territorio regionale l’accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri senza eccezione alcuna. Sono inoltre vietati nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate. Sono da ritenersi vietate anche le seguenti azioni: fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producano braci e faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio.

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