DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI

INFORMATIVA DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

MAI
 Quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione
Lombardia;
 All’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe
previste dal R.R. N. 5/2007 (vedi sotto);
 Qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale.

POSSIBILITA’

Ai sensi del comma 10, dell’art. 45, della L.r. 31/2008, “Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l’articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo,al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti,contenere il rischio d’incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell’anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane.
L’accensione di fuochi nei boschi è consentita esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N.
5/2007):
− Per reimpiegare le ceneri derivanti da ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali, come concimanti o ammendanti;
− Negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
− Per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del R.R. 5/2007;
− Per contenere la diffusione delle specie infestanti.
− In ogni caso, nell’ambito di tali suddette deroghe, l’accensione di fuochi, non può
avvenire in giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi
e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e,nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.
La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei
periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.
NORME DI RIFERIMENTO: L.R. 31/2008 Art 45 comma 10 – R.R. 5/2007 Art 54

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