Comuni di Barzio – Cassina Valsassina-Cremeno – Moggio

CORONAVIRUS

SI INFORMA LA CITTADINANZA DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DELL’ORDINANZA N. 514 DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21 MARZO 2020 VALIDE FINO AL 15 APRILE 2020 SUL NOSTRO TERRITORIO.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia sono adottate le seguenti ulteriori misure:

• È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

• Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone. La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

• È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

• Sono vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni. Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

• Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

• Divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

• Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate.

• Sono sospesi tutti i mercati settimanali scoperti, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

• Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.

• Sono bloccate le slot machine e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

• Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e, limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati, i tabaccai.

• Per l’accesso alle attività, deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

• Si raccomanda di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti, e a tutti coloro che vengono intercettati dall’azione di verifica del rispetto dei divieti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale.

• Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) e le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.

• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, le attività di gestione rifiuti.

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

• In ordine alle attività produttive si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

• Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

• È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza.

• Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre il 24 marzo 2020.

• Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

• Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

• Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

• Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L’accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

• Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, fino al 15 aprile 2020 ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

• Sono sospesi gli esami per le patenti di guida. • Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

• Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

COPIA INTEGRALE DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 È SCARICABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

NUMERO VERDE UNICO REGIONALE 800.89.45.45

Per coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori, non andare in pronto soccorso, ma contattare il numero sotto indicato che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare
NUMERO MINISTERO DELLA SALUTE 1500 Per informazioni generali sul Coronavirus
NUMERO UNICO EMERGENZA 112 In caso di altre emergenze

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