Dichiarato lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

Dichiarato oggi il periodo ad alto rischio di incendio boschivo per la stagione invernale -primaverile 2021. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Viste:
✔ la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in
particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle
aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità,
all’interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
✔ la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l’articolo 45, comma 4,
come modificato dall’art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al
Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali
favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per
gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni
necessarie; l’art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai
divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
✔ Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione
dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in
particolare l’art. 5 “Cautele per l’accensione del fuoco nei boschi”;
✔ D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;
✔ la deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2019, n. XI/2725, che approva il
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi per il triennio 2020 – 2022 ed in particolare il cap. 4 del citato Piano che
definisce:
– le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo;
– le aree a rischio di incendio boschivo;
– i periodi a rischio di incendio boschivo;
– i divieti e le sanzioni;
Richiamata la D.G.R. XI/126 in data 17/05/2018: “II Provvedimento organizzativo della XI
legislatura” con la quale, tra l’altro, il Dr. Roberto Laffi è stato nominato Direttore Generale
della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
Visti i comunicati del Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia e gli avvisi di criticità
emessi dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia, che confermano la
persistenza di condizioni meteorologiche (indici di pericolosità, andamento stagionale)
favorevoli all’innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio
regionale;
Sentita la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia e il
Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia, che concordano sulla presenza di
condizioni ambientali-vegetazionali (disponibilità di combustibile fine) che possono favorire lo
sviluppo di incendi boschivi;
tutto ciò premesso e considerato

D I C H I A R Aù

lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO con decorrenza immediata sino ad
avvenuta revoca e
D I S P O N E
1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate
le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge
quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45,
comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008.
2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo, il
divieto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100
metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
3. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si
rimanda ai punti 4.3 “periodi a rischio di incendio boschivo” e 4.4 “i divieti e le sanzioni”
del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi per il triennio 2020 – 2022.
4. Le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché
nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a
prevenire gli incendi.
5. Il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in
esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale
Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione che verranno
attivate da Regione Lombardia.
6. Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della
Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e
Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle
materie di competenza regionale è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune
per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione
e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.
7. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l’attivazione del
periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative
più idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.
8. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché
possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi.

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