Dichiarato il periodo ad alto rischio per gli incendi boschivi

Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008,R.R. 5/2007) su tutto il territorio regionale, dalle ore 07.00 dell’8 aprile 2023, sino ad avvenuta revoca, e


D I S P O N E
· per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n.31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
· per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
per l’anno 2023, tra cui i punti 4.4 “periodi a rischio di incendio boschivo “, 4.7 “divieti e le sanzioni” e l’Allegato 1- Classi di rischio dei Comuni ed alla normativa vigente;
· le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi;
· il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione;
· il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per
l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell’Arma impiegate nell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
· gli Enti Locali sono invitati ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubblica tale indicazione;
· devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi. 

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